Art. 7.
(Sistema di avanzamenti di carriera a concorso per posti riservati).

      1. I concorsi concernenti l'arruolamento degli ufficiali prevedono la riserva di un'aliquota pari a un terzo dei posti disponibili agli appartenenti al ruolo dei marescialli in possesso di laurea di primo livello.

      2. I concorsi concernenti l'arruolamento dei marescialli prevedono la riserva di un'aliquota pari a un terzo dei posti disponibili agli appartenenti al ruolo dei sergenti in possesso di laurea di primo livello.

      3. I concorsi concernenti l'arruolamento dei sergenti prevedono la riserva di un'aliquota pari a un terzo dei posti disponibili ai soggetti inquadrati nei gradi dei volontari in servizio permanente in possesso della licenza di scuola media di secondo grado.

      4. I militari appartenenti al ruolo dei sergenti e i volontari in servizio permanente che, per effetto degli articoli 5 e 6, transitano alle categorie superiori possono, dopo una permanenza di almeno un triennio, concorrere per la categoria superiore rispetto a quella in cui sono transitati, esclusivamente attraverso concorso interno per titoli ed esami, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

 

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